Solo in caso di scontro tra veicoli il trasportato può agire contro l’assicuratore del proprio vettore (ex art. 141 d. lgs. n. 209/2005)

Solo in caso di scontro tra veicoli il trasportato può agire contro l’assicuratore del proprio vettore (ex art. 141 d. lgs. n. 209/2005)
20 Ottobre 2021: Solo in caso di scontro tra veicoli il trasportato può agire contro l’assicuratore del proprio vettore (ex art. 141 d. lgs. n. 209/2005) 20 Ottobre 2021

Con la sentenza n. 17963/2021, la Terza Sezione della Cassazione (Presidente: Frasca – Relatore: Scoditti) ha affermato il principio per cui "nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ., ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209".

Detto in altri termini, in caso di autonoma uscita di strada di un veicolo, nei confronti dell’assicuratore della r.c. auto di questo, il trasportato che subisca un danno non ha l’azione speciale prevista dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private, ma può esercitare nei riguardi di questi solo quella “generale” di cui all’art. 144, sul presupposto della responsabilità del suo conducente.

La motivazione della sentenza parte dalla constatazione per cui “la disciplina dell'art. 141 concerne… il risarcimento del "terzo trasportato", cioè di colui che non è solo trasportato, ma anche terzo rispetto ai conducenti dei veicoli coinvolti”, stabilendo così una forma “tutela rafforzata” del trasportato che, tuttavia, si giustifica solo “in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell'assicurazione del vettore «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicolo coinvolti nel sinistro», salvo il limite del «sinistro cagionato da caso fortuito»” (ed entro il limite del massimale minimo di legge), com’è previsto dalla suddetta disposizione.

Invece, “nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141. Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare «di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno», che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141”. 

E. quindi, “l’azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è [solo] quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.

 La Corte ha colto l’occasione per un’altra importante precisazione.

Infatti, contraddicendo due suoi recenti precedenti (nn. 4147/2019 e 14388/2019), la Terza Sezione ha affermato che “nel caso dell'art. 141… il trasportato agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità… «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», con la possibilità che gli venga opposto il solo caso fortuito, che, in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo”.

Con l’ulteriore osservazione per cui “l'art. 141 delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di caso fortuito. Estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l'azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l'art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi degli artt. 2054, comma 2, 2055 cod. civ. e 144 cod. assicurazioni”.

Col risultato di trasformare l’azione di cui all’art. 141 in un inutile doppione di quella prevista dall’art. 144 (per di più, con il limite del massimale di legge, anziché quello contrattuale, ipoteticamente maggiore).

Quindi, l’azione di cui all’art. 141 non può ritenersi limitata al caso di responsabilità esclusiva o concorrente del conducente del veicolo sul quale viaggiava il trasportato-danneggiato, come (erroneamente) affermato dai due citati precedenti giurisprudenziali.

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